venerdì 11 Settembre 2020

Con il trust la famiglia è protetta.

Quando e come può essere utile.

Pianificare il futuro dell’impresa familiare è diventata oggi una delle priorità per l’imprenditore che ha sempre più la necessità di garantire un passaggio generazionale privo di conflitti e con un equilibrato carico fiscale. Ancor più in tempi di Covid-19. Una delle soluzioni che si sta affermando in Italia è il trust.
Uno strumento giuridico di grande flessibilità e adatto a conseguire molteplici obiettivi contemporaneamente, purché ben costruito, in trasparenza e nel rispetto delle normative italiane.“I beni finiti sotto l’amministrazione del trustee trovano la propria causa nell’attuazione nelle finalità del trust secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L’Aja, resa esecutiva in Italia con la L. 16 ottobre 1989, n. 364 (in vigore dal 1992), che riconosce la proprietà “finalizzata” o “qualificata”, mentre troveranno applicazione le previsioni ed effetti, facendo riferimento all’articolo 832 cod. civ., solo al termine del trust.
Anche in base alla Carta dei diritti fondamentali non può paragonarsi la proprietà detenuta dal trustee alla proprietà piena, diversamente da quanto è previsto per il proprietario, che, invece, ne può disporre e lasciare in eredità.”.

Quali i vantaggi nel passaggio generazionale?
“Il disponente, nell’ottica di una pianificazione successoria, può regolare l’aspetto attributivo dei beni, trattandosi comunque di un’operazione negoziale per tutto il tempo che resta in vita. Questo lo può fare ponendo un vincolo reale tanto sul patrimonio messo nel trust quanto sul risultato economico della gestione del patrimonio stesso, attraverso un meccanismo prestabilito nel trust di attribuzione di utili agli stessi beneficiari del trust stesso, di solito i suoi eredi.
Nel momento in cui viene a mancare il disponente, il trustee si attiverà allo schema di produzione degli effetti: anche in tal caso non si avrà un’attribuzione immediata e definitiva dei beni nel trust ai suoi successori, situazione che permette di gestire meglio nel tempo, senza effetti istantanei, i passaggi in particolar modo in una dinamica d’impresa.
Evita infatti il possibile scoppio di gelosie e rivalità fra eredi portando allo smembramento dell’azienda o a conseguenze ben più drastiche come la “morte” dell’azienda.
Ma attenzione. Il trust non consente comunque la lesione della quota di legittima, ma quanto meno preserva, per intero, il patrimonio con unitarietà di volontà di gestione della società e senza ripicche o prese di principio fra eredi.
Ha diversi vantaggi rispetto ad altri istituti; nel patto di famiglia, ad esempio, in un momento successivo alla stesura potrebbe rivelarsi infelice la scelta operata dal capostipite di escludere un erede piuttosto che un altro.
Con il trust viene offerta la possibilità di modulare i poteri attribuiti al trustee, consentendogli, ad esempio, di saggiare le qualità del beneficiario designato a subentrare nella gestione quando questi abbia acquisito sufficiente esperienza.
Già nell’atto istitutivo si può prevedere una regolamentazione dettagliata del programma di gestione dei diritti sottesi ai beni, in relazione alla loro natura (partecipazioni societarie, aziende, immobili, denaro), cosi da prevedere, fin da subito, o in un successivo momento, attraverso lo strumento della “lettera dei desideri” scritta dal disponente e indirizzata al trustee, le regole per la distribuzione dei dividendi, l’assegnazione della proprietà dei beni in trust nel corso dell’attuazione del programma al verificarsi di determinate condizioni”.

contenuti di Fabrizio Guidoni e Luca Cirillo su wallstreetitalia.com

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