lunedì 01 Marzo 2021

Longevità e il rischio di sopravvivere alle proprie risorse finanziarie.

Gli strumenti della terza età per monetizzare la propria casa: LA DONAZIONE MODALE.

La donazione modale è una particolare tipologia di donazione, disciplinata dal Codice civile all’interno dell’articolo 793.

Si differenzia dalle altre perché la persona che dona il bene (il più delle volte un immobile) impone a chi lo riceve una particolare obbligazione od onere. In altre parole, indica al donatario un certo comportamento da seguire.

In altri termini si tratta di una donazione caratterizzata dal fatto che colui che dona (il donante) impone al donatario un onere (o modus) quindi un’obbligazione di fare o non fare che vada a vantaggio dello stesso donante o di persone terze. Ad esempio potrebbe essere stabilito che l’immobile donato venga utilizzato come luogo di volontariato.

Tuttavia la donazione modale non perde la sua natura di atto gratuito e gesto di liberalità: se colui che riceve il bene infatti non rispetta l’onere/obbligazione di fare o non fare non sempre rischia la risoluzione per inadempimento.

Riguardo alla natura della donazione modale va detto che la presenza del gravame sul donatario non snatura l’essenza della donazione: la causa dell’atto è sempre l’”animus donandi”, cioè lo “spirito di liberalità” che muove il donante.
L’adempimento dell’onere serve ad assicurare a colui che ha donato il bene la soddisfazione di un desiderio, di un bisogno assistenziale o di un interesse di altra natura, che in nessun caso va confusa con una forma di compensazione economica.
D’altro canto il modus non può impoverire del tutto il vantaggio attribuito dalla donazione: funzione del contratto resta sempre l’arricchimento del donatario, che pur gravato e limitato dal modus deve conservare la sua prerogativa.

Un esempio di donazione modale specifico per la terza età è la donazione con onere di assistenza.

replica watches Si parla di donazione con onere di assistenza quando una persona anziana o malata dona la propria abitazione ovvero la sua nuda proprietà riservandosi l’usufrutto, con l’onere di assisterlo e accudirlo in capo al donatario.
Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere assistenziale entro i limiti del valore della cosa ricevuta, altrimenti ci potrebbe essere un inadempimento e quindi la risoluzione della donazione.
Va precisato però che se colui che ricevuto il bene in donazione non rispetta l’onere, il donante o i suoi eredi possono chiedere la risoluzione per inadempimento soltanto se questa possibilità era prevista nell’atto di donazione.
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