mercoledì 23 Giugno 2021

Attenzione a cosa scrivi nelle polizze.

I recenti chiarimenti della Corte di Cassazione.

Una delle valenze più importanti dello strumento assicurativo è quella di poter designare, come del resto anche nel testamento, tra i beneficiari, persone esterne al proprio nucleo familiare o che comunque nessuna prerogativa avrebbero a succedere legittimamente, purchè ciò naturalmente non sia lesivo delle quote di legittima preordinate dal legislatore.
Esaminiamo il caso particolare in cui il contraente, invece di indicare come normale e auspicabile consuetudine i riferimenti puntuali dei beneficiari e le rispettive percentuali di assegnazione, si limiti a riferirsi genericamente ai "legittimi eredi".
La recente sentenza 11421/2021 della Suprema Corte esplicita il modo e la misura di questa assegnazione:
* la divisione avverrà per teste e non in base alle quote ereditarie;
* gli eredi beneficiari della polizza sono individuati come se tutti accettassero astrattamente l'eredità, a prescindere che effettivamente lo facciano.
E' da precisare inoltre che il testamento ha potere di preordinare e di disporre sulle prestazioni assicurative se successivo alla stipula di queste, ma se non contiene previsione o menzione sulla polizza esso risulterà di fatto ininfluente sulla polizza stessa.
 
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