giovedì 25 Luglio 2019

Alcune indicazioni sul comportamento corretto da tenere per trasferire denari da genitore a figlio.

Qualche indicazione sul comportamento corretto da tenere per trasferire denari da genitore a figlio, puó sempre essere utile per non incorrere in errori.
Primo assunto è che un genitore può regalare dei soldi al figlio in qualsiasi momento e per qualunque ragione, ma deve tuttavia osservare due importanti cautele: la prima nei confronti del Fisco, la seconda nei confronti degli eventuali fratelli o altri eredi.
Nel momento in cui il figlio ottiene una disponibilità di denaro maggiore rispetto a quelle che sono le sue possibilità economiche che ne determini oggettivo arricchimento, a prescindere che con questa acquisti un oggetto di lusso (un’auto, una casa, un viaggio, ecc.) o li tenga unicamente nella disponibilità del conto corrente, può rischiare un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, infatti, tramite il redditometro e i dati dei flussi monetari che le banche sono tenute a comunicarle mensilmente, è in grado di rilevare consumi e disponibilità superiori al reddito dichiarato e nel caso assumerne presunzione di reddito. Il contribuente ricevente avrà l’onere di dimostrare la provenienza dei denari, e naturalmente puó esserne in grado solo se questi gli sono stati erogati con un bonifico o con un assegno.
Dunque, per trasferire soldi al proprio figlio è sempre meglio usare mezzi tracciabili, in modo da documentarlo, anche a distanza di molti anni, agli eventuali accertamenti del Fisco. Tali mezzi tracciabili sono appunto il bonifico bancario o postale o l’assegno non trasferibile.
Nel momento in cui il figlio effettuerà l’acquisto (ad esempio un immobile), poi, è altamente consigliabile che metta per iscritto che il denaro con cui viene pagato il prezzo è il frutto della donazione del genitore, per non incorrere nell’obbligo di corrispondere l’imposta sulle donazioni.
Donare del denaro è un atto lecito ma se è di «non modico valore» deve avvenire dinanzi al notaio e in presenza di due testimoni. È “di modico valore” tutto ciò che, in relazione alle possibilità economiche del donante, non comporta un eccessivo impoverimento. Regalare 1000 euro non necessita del notaio; regalarne 100mila da parte di una persona che ne guadagna 1000 al mese, richiede il pubblico ufficiale.
Se, però, la donazione del denaro in favore del figlio viene fatta con bonifico ed è finalizzata all’acquisto di un bene specifico (ad esempio, un’auto o una casa) non c’è bisogno del notaio e dei testimoni (istruzioni della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite su come fare la cd. donazione indiretta), restando sempre inteso che la donazione che non dovesse rispettare la forma del rogito notarile sarebbe esposta ad impugnazione da chiunque in qualsiasi momento.
Una volta poi effettuato l’atto notarile è necessario far seguire l’assegno o il bonifico, strumenti tracciabili che solo per somme inferiori a 3mila euro non sono obbligatori.
Un altro problema che si può porre quando si regala del denaro a un figlio sono le eventuali contestazioni dei fratelli o degli altri eredi del donante: costoro potrebbero opporsi alla donazione. Gli eredi legittimari, cioè solo il coniuge e i figli, possono impugnare la donazione che li ha privati delle quote di eredità riservate loro dalla legge, solo dopo la morte e rivolgersi quindi al tribunale per chiedere l’azione di riduzione.
In linea generale non si può, invece, contestare una donazione finché il donante è ancora in vita in quanto questi potrebbe fare, successivamente, ulteriori regali che potrebbero ristabilire le dovute proporzioni, tranne un’eccezione che vedremo più avanti.
Una donazione fatta prima della morte del donante, quindi, non protegge il beneficiario dalle pretese degli eredi legittimi: costoro tuttavia possono decidere liberamente di lasciare quella donazione al replicas relojes beneficiario e non fare nulla per rispetto delle volontà del defunto, ma per la legge, se lo desiderano, hanno tutto il diritto di chiedere la reintegra della legittima.
Gli eredi legittimi possono citare in giudizio il beneficiario entro 10 anni dalla morte del donante. Se il beneficiario ha già venduto il bene e non ne ha altri per soddisfare i legittimi eredi, i nuovi proprietari sono tenuti alla restituzione del bene. Questa è una delle ragioni per cui una casa donata è molto difficile da vendere: chi la compra non può mai essere sicuro che prima o poi qualche erede la richieda.
Gli eredi legittimi possono anche impugnare la donazione prima della morte del donante, ma solo quando si ipotizzi trattarsi di donazione simulata. Tipico esempio è quello in cui il donante “vende” una casa a una persona, a un costo ridicolo rispetto al suo reale valore, eludendo la donazione (Tribunale di Cagliari sentenza n. 5175/2014).
Infine, è bene precisare che la donazione può essere annullata entro i seguenti tempi:
- sempre, senza alcun termine di prescrizione, in caso di nullità della forma (manca l’atto notarile, oppure l’atto notarile c’è ma manca la data, oppure le firme, oppure i due testimoni…). In questo caso si dice addirittura che l’atto di donazione è “nullo” in quanto mancano proprio i requisiti formale, percui tale nullità può essere fatta valere sempre;
- entro 10 anni, dagli eredi legittimi se, come detto sopra, la loro quota è stata pregiudicata;
- entro 5 anni, in tutte le restanti situazioni.
Inoltre, se il beneficiario ha venduto l’immobile donato, gli attuali acquirenti sono tenuti a restituirlo, su richiesta degli aventi diritto entro 20 anni dalla donazione, anche se il donante è ancora in vita e purché il beneficiario non abbia altri beni per rendere quanto dovuto.
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